(Convenzione-art. 47)
                             Articolo 47 
 
  1. L'acquirente puo' fissare al venditore un termine  supplementare
di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi. 
  2. A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che  lo
informi che quest'ultimo non adempira' i suoi  obblighi  nei  termini
cosi' stabiliti, l'acquirente non puo', prima dello scadere  di  tale
termine, avvalersi di nessuno dei mezzi di cui  dispone  in  caso  di
inosservanza del contratto. Tuttavia,  l'acquirente  non  perde,  per
questo,  il  diritto  di  richiedere  danni-interessi   per   ritardi
nell'esecuzione.