(Convenzione-art. 50)
                             Articolo 50 
 
  In caso di difetto di conformita' delle merci al contratto, sia che
il prezzo sia stato pagato o no, l'acquirente puo' ridurre il  prezzo
proporzionalmente  alla  differenza  fra  il  valore  che  le   merci
effettivamente consegnate avevano al momento della  consegna,  ed  il
valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento.  Tuttavia,
se il venditore pone riparo a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, in
conformita' dell'articolo 37 o dell'articolo 48,  o  se  l'acquirente
rifiuta di  accettare  l'adempimento  degli  obblighi  da  parte  del
venditore in conformita' a  detti  articoli,  l'acquirente  non  puo'
ridurre il prezzo.