(Convenzione-art. 51)
                             Articolo 51 
 
  1. Se il venditore consegna solamente una parte delle merci,  o  se
solamente una parte delle merci consegnate e' conforme al  contratto,
saranno applicati gli articoli da 46 a 50,  per  quanto  riguarda  la
parte mancante o non conforme. 
  2. L'acquirente puo' dichiarare il  contratto  totalmente  rescisso
solo  se  l'inesecuzione  parziale  o  il  difetto   di   conformita'
costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto.