(Convenzione-art. 52)
                             Articolo 52 
 
  1. Se il venditore consegna le merci prima  della  data  stabilita,
l'acquirente ha facolta' di prenderle in consegna o di rifiutare tale
consegna. 
  2. Se il  venditore  consegna  una  quantita'  superiore  a  quella
prevista dal contratto, l'acquirente puo' accettare  o  rifiutare  di
prendere in consegna la quantita' eccedente. Se l'acquirente  accetta
di prenderla in consegna tutta o in parte, deve  pagarla  secondo  la
tariffa del contratto.