(Convenzione-art. 55)
                             Articolo 55 
 
  Se la vendita e' validamente conclusa senza  che  il  prezzo  delle
merci vendute sia stato espressamente o  implicitamente  fissato  nel
contratto, o da una disposizione che  permetta  di  determinarlo,  si
reputa  che  le  parti  si  siano,  salvo   disposizioni   contrarie,
tacitamente riferite al prezzo solitamente praticato al momento della
conclusione del contratto, nel ramo commerciale considerato,  per  le
stesse merci vendute in circostanze analoghe.