(Convenzione-art. 58)
                             Articolo 58 
 
  1. Se l'acquirente non e'  tenuto  a  pagare  il  prezzo  in  altro
momento determinato, egli deve  pagarlo  quando,  in  conformita'  al
contratto ed alla presente Convenzione,  il  venditore  mette  a  sua
disposizione sia le  merci  sia  i  documenti  rappresentativi  delle
merci. Il venditore puo' porre il  pagamento  come  condizione  della
consegna delle merci e dei documenti. 
  2. Se il contratto implica un trasporto delle merci,  il  venditore
puo'  effettuarne  la  spedizione,  purche'  queste  o  i   documenti
rappresentativi  non  siano  consegnati   all'acquirente   che   dopo
pagamento del prezzo. 
  3. L'acquirente non e' tenuto a pagare  il  prezzo  prima  di  aver
avuto la possibilita' di esaminare le merci, a meno che le  modalita'
di consegna o di pagamento convenute dalle parti non  gliene  offrano
la possibilita'.