(Convenzione-art. 63)
                             Articolo 63 
 
  1.  Il   venditore   puo'   fissare   all'acquirente   un   termine
supplementare  di  durata  ragionevole  per  l'adempimento  dei  suoi
obblighi. 
  2. A meno che non abbia ricevuto dall'acquirente una  notifica  che
lo informi che questi non adempira'  ai  suoi  obblighi  nel  termine
cosi' fissato, il venditore non puo', prima dello  scadere  di  detto
termine,  avvalersi  di  alcun  mezzo  di  cui  dispone  in  caso  di
inosservanza del contratto. Tuttavia  il  venditore  non  perde,  per
questo,  il  diritto  di  richiedere  danni-interessi   per   ritardo
nell'esecuzione.