(Convenzione-art. 64)
                             Articolo 64 
 
  1. Il venditore puo' dichiarare rescisso il contratto: 
    a) se l'inadempimento da parte dell'acquirente di  uno  qualsiasi
degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente 
Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o 
    b) se l'acquirente non adempie al suo obbligo di pagare il prezzo
o non prende in consegna le merci nel termine  supplementare  fissato
dal venditore in conformita' al paragrafo 1  dell'articolo  63  o  se
dichiara che non lo fara' nel termine cosi' fissato. 
  2. Tuttavia, quando l'acquirente ha pagato il prezzo, il  venditore
decade dal diritto di dichiarare rescisso il contratto se non  lo  ha
fatto: 
 
a) in caso di inadempienza tardiva da parte dell'acquirente, prima di
essere venuto a conoscenza che l'adempimento era avvenuto; o b) 
    in caso di inosservanza da parte dell'acquirente che non sia 
adempimento tardivo, entro un termine ragionevole: 
      i) a partire dal momento nel quale il  venditore  e'  venuto  a
conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale inadempienza; 
o 
      ii) allo spirare di ogni  termine  supplementare  concesso  dal
venditore in conformita' al paragrafo 1 dell'articolo 63 o  dopo  che
l'acquirente abbia dichiarato che non adempira' ai suoi  obblighi  in
questo termine supplementare.