(Convenzione-art. 65)
                             Articolo 65 
 
  1. Se il contratto prevede che l'acquirente  debba  specificare  la
forma,  la  misura  o  altre  caratteristiche  delle   merci   e   se
l'acquirente non effettua tale  specificazione  alla  data  convenuta
entro un termine ragionevole a partire dal ricevimento di una domanda
del venditore, questi puo', senza  pregiudizio  di  tutti  gli  altri
diritti   di   sua   prerogativa,   effettuare   egli   stesso   tale
specificazione, secondo le necessita'  dell'acquirente  di  cui  puo'
essere a conoscenza. 
  2. Se il venditore effettua egli  stesso  la  specificazione,  deve
farne conoscere le modalita' all'acquirente prefissandogli un termine
ragionevole per una specificazione diversa. Se, dopo ricezione  della
comunicazione  del  venditore,  il  compratore  non   utilizza   tale
possibilita'  nel  termine  cosi'   prefissato,   la   specificazione
effettuata dal venditore e' definitiva.