(Convenzione-art. 67)
                             Articolo 67 
 
  1. Quando il contratto di vendita implica un trasporto di  merci  e
il venditore non e' tenuto a consegnarle in un luogo  determinato,  i
rischi saranno trasferiti all'acquirente  a  partire  dalla  consegna
delle merci al primo trasportatore  per  l'invio  all'acquirente,  in
conformita' al contratto di vendita. Quando il venditore e' tenuto  a
consegnare le merci al trasportatore in luogo determinato,  i  rischi
non saranno trasferiti all'acquirente fino al momento in cui le merci
non saranno state consegnate al  trasportatore  in  detto  luogo.  Il
fatto che il venditore  sia  autorizzato  a  conservare  i  documenti
rappresentativi delle  merci  non  pregiudica  il  trasferimento  dei
rischi. 
  2. Tuttavia i rischi non  saranno  trasferiti  acquirente  fine  al
momento in cui e merci non saranno state chiaramente identificate  ai
fini  del  contratto,  o  mediante  l'apposizione  di  un  segno   di
riconoscimento sulla merce, o  mediante  documenti  di  trasporto,  o
avviso dato all'acquirente, o mediante qualsiasi altro mezzo.