Articolo 68 Per quanto riguarda le merci vendute durante il trasporto, i rischi sono trasferiti all'acquirente a partire dal momento in cui il contratto e' concluso. Tuttavia, se le circostanze lo implicano, i rischi sono a carico dell'acquirente a partire dal momento in cui le merci sono state consegnate al trasportatore che ha rilasciato i documenti certificanti il contratto di trasporto. Se, tuttavia, al momento della conclusione del contratto di vendita, il venditore era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che le merci erano perdute o erano state deteriorate e non ne aveva informato l'acquirente, la perdita o deterioramento e' a carico del venditore.