(Convenzione-art. 68)
                             Articolo 68 
 
  Per quanto riguarda le merci vendute durante il trasporto, i rischi
sono trasferiti all'acquirente  a  partire  dal  momento  in  cui  il
contratto e' concluso. Tuttavia, se le circostanze  lo  implicano,  i
rischi sono a carico dell'acquirente a partire dal momento in cui  le
merci sono state consegnate al  trasportatore  che  ha  rilasciato  i
documenti certificanti il contratto di trasporto.  Se,  tuttavia,  al
momento della conclusione del contratto di vendita, il venditore  era
a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del  fatto  che  le
merci erano  perdute  o  erano  state  deteriorate  e  non  ne  aveva
informato l'acquirente, la perdita o deterioramento e' a  carico  del
venditore.