Articolo 71 1. Una parte puo' differire l'adempimento dei suoi obblighi ove sia manifesto, dopo la conclusione del contratto, che l'altra parte non adempira' ad una parte essenziale dei suoi obblighi a causa: a) di una grave insufficienza della capacita' di adempimento di detta parte o della sua solvibilita'; o b) del modo con cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto. 2. Se il venditore ha gia' spedito le merci quando si manifestano le ragioni previste al paragrafo precedente, puo' opporsi a che le merci siano consegnate all'acquirente, anche se questi e' in possesso di un documento che gli da' diritto ad ottenerle. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti rispettivi del venditore e dell'acquirente sulle merci. 3. La parte che differisce l'esecuzione, prima o dopo la spedizione delle merci, deve immediatamente inviare una notifica in tal senso all'altra parte, e deve procedere all'esecuzione se l'altra parte da' assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi.