(Convenzione-art. 71)
                             Articolo 71 
 
  1. Una parte puo' differire l'adempimento dei suoi obblighi ove sia
manifesto, dopo la conclusione del contratto, che l'altra  parte  non
adempira' ad una parte essenziale dei suoi obblighi a causa: 
    a) di una grave insufficienza della capacita' di adempimento di 
detta parte o della sua solvibilita'; o 
    b) del modo con cui si prepara a  dare  esecuzione  o  esegue  il
contratto. 
  2. Se il venditore ha gia' spedito le merci quando  si  manifestano
le ragioni previste al paragrafo precedente, puo' opporsi  a  che  le
merci siano consegnate all'acquirente, anche se questi e' in possesso
di un documento  che  gli  da'  diritto  ad  ottenerle.  Il  presente
paragrafo  riguarda  solo  i  diritti  rispettivi  del  venditore   e
dell'acquirente sulle merci. 
  3. La parte che differisce l'esecuzione, prima o dopo la spedizione
delle merci, deve immediatamente inviare una notifica  in  tal  senso
all'altra parte, e deve procedere all'esecuzione se l'altra parte da'
assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi.