(Convenzione-art. 73)
                             Articolo 73 
 
  1. Nei contratti a consegne successive, se  l'inadempienza  di  una
delle parti di  un  obbligo  relativo  ad  una  consegna  costituisce
un'inadempienza essenziale del contratto per  quanto  riguarda  detta
consegna, l'altra parte puo' dichiarare  il  contratto  rescisso  per
detta consegna. 
  2. Se l'inadempienza di una delle parti di un obbligo  relativo  ad
una consegna puo' fondatamente indurre l'altra parte a  ritenere  che
vi sara' inadempienza essenziale del contratto  per  quanto  riguarda
gli obblighi futuri, essa potra' dichiarare il contratto rescisso per
il futuro, purche' lo faccia entro un termine ragionevole. 
  3. L'acquirente che dichiara il contratto rescisso per una consegna
puo', nello stesso tempo, dichiararlo rescisso per le  consegne  gia'
ricevute o quelle future se, a causa della loro interdipendenza, tali
consegne non possono essere utilizzate ai fini previsti  dalle  parti
al momento della conclusione del contratto.