(Convenzione-art. 75)
                             Articolo 75 
 
  In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e
entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l'acquirente ha
proceduto ad un acquisto  di  sostituzione  o  il  venditore  ad  una
vendita di compensazione, la parte che richiede danni-interessi  puo'
ottenere la differenza fra  il  prezzo  del  contratto  e  il  prezzo
dell'acquisto di  sostituzione  o  della  vendita  di  compensazione,
nonche' ogni altro danno-interesse che puo' essere dovuto  in  virtu'
dell'articolo 74.