(Convenzione-art. 76)
                             Articolo 76 
 
  1. In caso di risoluzione del contratto e  se  le  merci  hanno  un
prezzo corrente, la parte che richiede danni-interessi puo' ottenere,
se non ha effettuato un acquisto in sostituzione, o  una  vendita  di
compensazione ai sensi dell'articolo 75, la differenza fra il  prezzo
fissato  nel  contratto  e  il  prezzo  corrente  al  momento   della
risoluzione del contratto, nonche' ogni altro danno o  interesse  che
puo' essere dovuto ai sensi dell'articolo 74. Tuttavia, se  la  parte
che richiede danni-interessi ha dichiarato il contratto rescisso dopo
aver preso possesso delle merci, sara' applicato il  prezzo  corrente
al momento della presa in  consegna  e  non  il  prezzo  corrente  al
momento della rescissione. 
  2. Ai fini del paragrafo precedente, il prezzo corrente  e'  quello
del  luogo  ove  la  consegna  delle  merci  avrebbe  dovuto   essere
effettuata, o, in mancanza di  prezzo  corrente  in  quel  luogo,  il
prezzo corrente praticato  in  altro  luogo  che  sembra  ragionevole
scegliere come luogo di riferimento, tenendo conto  delle  differenze
nelle spese di trasporto delle merci.