(Convenzione-art. 79)
                             Articolo 79 
 
  1. Una parte non e' responsabile dell'inadempienza di uno qualsiasi
dei suoi obblighi se prova che tale  inadempienza  e'  dovuta  ad  un
impedimento indipendente dalla sua volonta' e che non  ci  si  poteva
ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione  al
momento della conclusione del  contratto,  che  lo  prevedesse  o  lo
superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze. 
  2. Se l'inadempienza di una delle parti e' dovuta  all'inadempienza
di un  terzo  che  ha  incaricato  di  eseguire  tutto  o  parte  del
contratto, tale parte e' esonerata dalla sua responsabilita' solo se: 
    a) la parte ne sia esonerata in virtu' delle disposizioni del 
paragrafo precedente; e 
    b) la terza parte  ne  sarebbe  anch'essa  esonerata  qualora  le
disposizioni di tale paragrafo le venissero applicate. 
  3. L'esonero previsto dal presente  articolo  produce  effetto  per
tutta la durata dell'impedimento. 
  4. La parte che non da'  esecuzione  al  contratto,  deve  avvisare
l'altra parte dell'impedimento e  delle  sue  conseguenze  sulla  sua
capacita' di esecuzione. Se l'avviso non giunge a destinazione in  un
termine ragionevole a partire dal momento in cui la parte che non  ha
dato esecuzione era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza
dell'impedimento, quest'ultima e' tenuta  a  dare  danni-interessi  a
causa della mancata ricezione. 
  5. Le disposizioni del presente articolo non vietano ad  una  parte
di  esercitare  tutti  i  suoi  diritti,  oltre  quelli  di  ottenere
danni-interessi in virtu' della presente Convenzione.