Articolo 82 1. L'acquirente perde il diritto di dichiarare il contratto rescisso o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive se gli e' impossibile restituire le merci in uno stato pressoche' identico a quello nel quale le ha ricevute. 2. Il paragrafo precedente non si applica: a) se l'impossibilita' di restituire le merci o di restituirle in uno stato pressoche' identico a quello nel, quale l'acquirente le ha ricevute non e' dovuto ad un atto od omissione da parte sua; b) se le merci sono perdute o deteriorate, completamente o in parte, in conseguenza dell'esame prescritto all'articolo 36; o c) se l'acquirente, prima del momento nel quale ha constatato o avrebbe dovuto constatare il difetto di conformita', ha venduto tutte o parte delle merci nel quadro di un'operazione commerciale normale o ha consumato o trasformato tutte o parte delle merci in conformita' all'uso normale.