(Convenzione-art. 82)
                             Articolo 82 
 
  1.  L'acquirente  perde  il  diritto  di  dichiarare  il  contratto
rescisso o di esigere dal venditore la consegna di merci  sostitutive
se gli e' impossibile restituire le merci  in  uno  stato  pressoche'
identico a quello nel quale le ha ricevute. 
  2. Il paragrafo precedente non si applica: 
    a) se l'impossibilita' di restituire le merci o di restituirle in
uno stato pressoche' identico a quello nel, quale l'acquirente le  ha
ricevute non e' dovuto ad un atto od omissione da parte sua; 
    b) se le merci sono perdute o deteriorate, completamente o in 
parte, in conseguenza dell'esame prescritto all'articolo 36; o 
    c) se l'acquirente, prima del momento nel quale ha  constatato  o
avrebbe dovuto constatare il difetto di conformita', ha venduto tutte
o parte delle merci nel quadro di un'operazione commerciale normale o
ha consumato o trasformato tutte o parte delle merci  in  conformita'
all'uso normale.