(Convenzione-art. 88)
                             Articolo 88 
 
  1. La parte che deve assicurare la  conservazione  delle  merci  in
conformita' agli articoli 85  e  86  puo'  venderle  con  ogni  mezzo
appropriato se l'altra parte ha eccessivamente ritardato nel prendere
possesso delle merci o a riprenderle o pagarne il prezzo o  le  spese
di conservazione, con riserva di notificare a detta  altra  parte,  a
condizioni ragionevoli, la sua intenzione di vendere. 
  2. allorche' le merci sono soggette a rapido  deterioramento  o  la
loro conservazione comporta spese eccessive, la parte che  e'  tenuta
ad  assicurare  la  conservazione  delle  merci  conformemente   agli
articoli 85 e 86 deve con ragionevolezza impegnarsi a  venderle.  Per
quanto possibile, deve notificare all'altra parte la  sua  intenzione
di vendere. 
  3. La parte che  vende  le  merci  ha  diritto  di  trattenere  sul
prodotto della vendita un importo uguale alle  spese  ragionevoli  di
conservazione  e  di  vendita  delle  merci.   Detta   parte   dovra'
corrispondere all'altra la cifra eccedente.