(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  1. Le parti sono vincolate dagli usi ai  quali  hanno  assentito  e
dalle abitudini stabilitisi fra di loro. 
  2. Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene  che  queste
si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione
a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e
che,  nel  commercio  internazionale,  e'  largamente  conosciuto   e
regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso  genere,
nel ramo commerciale considerato.