(Convenzione-art. 95)
                             Articolo 95 
 
  Qualsiasi Stato puo' dichiarare, al momento del  deposito  del  suo
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non
sara' vincolato dal comma b)  del  paragrafo  1  dell'articolo  primo
della presente Convenzione.