(Convenzione-art. 76)
                             Articolo 96 
 
  Qualsiasi  Stato  contraente  la  cui  legislazione  esige  che   i
contratti di vendita siano conclusi o constatati per  iscritto  puo',
in qualsiasi momento, in conformita' all'articolo 12, dichiarare  che
ogni disposizione dell'articolo 11, dell'articolo 29 o della  seconda
parte della presente Convenzione che autorizza una forma  diversa  da
quella scritta per la  conclusione,  la  modifica  o  la  rescissione
amichevole di un  contratto  di  vendita  o  per  qualsiasi  offerta,
accettazione o altra manifestazione d'intenti,  non  si  applica  dal
momento che una delle parti ha la sua sede d'affari in detto Stato.