REGOLAMENTO Art. 1. Promessa solenne All'atto dell'assunzione in prova, il personale della Polizia di Stato deve prestare, dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la formula prevista dall'art. 11, comma primo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Della promessa solenne deve redigersi processo verbale individuale. Nell'ambito degli istituti di istruzione la promessa solenne puo' essere prestata in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma e gli allievi rispondono all'unisono "PROMETTO". La promessa solenne in forma collettiva deve essere prestata davanti ad una rappresentanza di personale gia' in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale. Nel caso di passaggio ad altro ruolo la promessa solenne non deve essere prestata nuovamente.
Nota all'art. 1 primo comma: Il testo dell'art. 11 (Promessa solenne e giuramento), comma primo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente: "L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente: "Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene"".