Art. 17. Onori, insegne e distintivi Il personale della Polizia di Stato che partecipa a manifestazioni con propri reparti in armi o comunque con formazioni inquadrate rende onori nei casi e con le modalita' di cui al regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, intendendosi sostituita ogni volta la dizione: "Corpo delle guardie di pubblica sicurezza" con quella: "Polizia di Stato". Al capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ai vice capi della Polizia e ai direttori centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono resi gli onori che, ai sensi del regolamento di cui al precedente comma, spettano, rispettivamente, al generale di Corpo d'Armata, al prefetto in sede e al generale di divisione. Le insegne di comando, le bandiere distintive ed i distintivi per autovetture, imbarcazioni e aeromobili ed i distintivi speciali sono quelli previsti dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio.
Nota all'art. 17, primo comma: Il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973 e successive modificazioni, riguarda il regolamento sul servizio territoriale e di presidio. La materia che qui interessa (gli onori) e' trattata nella parte terza, capi IX, X, XI, XII, XIII e XIV.