(Regolamento - art. 19)
                              Art. 19. 
                       Esecuzione del servizio 
 
  Il personale della Polizia di Stato  nell'esecuzione  del  servizio
affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni  impartite
fermo restando quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 8.