(Regolamento - art. 2)
                               Art. 2. 
                             Giuramento 
 
  All'atto della nomina in ruolo, il personale della Polizia di Stato
deve prestare dinanzi al capo della  Polizia  o  suo  delegato  o  al
direttore dell'istituto  di  istruzione  o  al  capo  dell'ufficio  o
reparto e alla presenza  di  due  testimoni,  giuramento  secondo  la
formula prevista dall'art. 11, comma secondo, del testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
  Del giuramento deve redigersi processo verbale individuale. 
  Nell'ambito degli istituti di istruzione il giuramento puo'  essere
prestato in forma collettiva davanti al direttore  dell'istituto,  il
quale pronuncia la formula di cui al  primo  comma  ed  il  personale
risponde all'unisono "LO GIURO". 
  Il giuramento in forma collettiva deve essere prestato  davanti  ad
una rappresentanza di personale gia' in  servizio  e  successivamente
deve redigersi processo verbale individuale. 
  Nel caso di passaggio ad altro ruolo il giuramento non deve  essere
prestato nuovamente. 
 
 
          Nota all'art. 2, primo comma: 
            Il testo dell'art.  11,  comma  secondo,  del  D.P.R.  10
          gennaio 1957, n. 3, il cui  argomento  e'  riportato  nella
          nota all'art. 1, e' il seguente: 
            "Prima di assumere servizio  di  ruolo  l'impiegato  deve
          prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o  ad  un
          suo delegato, in presenza  di  due  testimoni,  secondo  la
          formula seguente: 
              "Giuro di essere fedele alla Repubblica,  di  osservare
          lealmente la  Costituzione  e  le  leggi  dello  Stato,  di
          adempiere  ai  doveri  del   mio   ufficio   nell'interesse
          dell'amministrazione per il pubblico bene"".