Art. 2. Giuramento All'atto della nomina in ruolo, il personale della Polizia di Stato deve prestare dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la formula prevista dall'art. 11, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Del giuramento deve redigersi processo verbale individuale. Nell'ambito degli istituti di istruzione il giuramento puo' essere prestato in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma ed il personale risponde all'unisono "LO GIURO". Il giuramento in forma collettiva deve essere prestato davanti ad una rappresentanza di personale gia' in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale. Nel caso di passaggio ad altro ruolo il giuramento non deve essere prestato nuovamente.
Nota all'art. 2, primo comma: Il testo dell'art. 11, comma secondo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il cui argomento e' riportato nella nota all'art. 1, e' il seguente: "Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene"".