Art. 20. Riconoscimento in servizio Il personale della Polizia di Stato durante il servizio d'istituto e' tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualita' o allorche' l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono determinate con il suddetto decreto ministeriale, e di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.
Nota all'art. 20, primo comma: L'ultimo comma dell'art. 30 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' il seguente: Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonche' i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Alle disposizioni e' stata data attuazione con il decreto ministeriale 31 ottobre 1985.