(Regolamento - art. 20)
                              Art. 20. 
                     Riconoscimento in servizio 
 
  Il personale della Polizia di Stato durante il servizio  d'istituto
e' tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalita'  previste  dal
decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge
1 aprile 1981, n. 121. 
  Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito
civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualita'  o
allorche' l'intervento assuma  rilevanza  esterna,  ha  l'obbligo  di
applicare sull'abito in modo visibile una placca  di  riconoscimento,
le cui caratteristiche  sono  determinate  con  il  suddetto  decreto
ministeriale,  e  di  esibire  la  tessera  di  riconoscimento,   ove
richiesto. 
 
 
          Nota all'art. 20, primo comma: 
            L'ultimo comma dell'art. 30 della legge 1 aprile 1981, n.
          121, e' il seguente: 
          Il Ministro dell'interno con proprio decreto  determina  le
          caratteristiche  delle  divise  degli   appartenenti   alla
          Polizia di Stato nonche'  i  criteri  generali  concernenti
                        l'obbligo e le modalita' d'uso. 
            Alle disposizioni e' stata data attuazione con il decreto
          ministeriale 31 ottobre 1985.