(Regolamento - art. 21)
                              Art. 21. 
Concorso  degli  appartenenti  agli  uffici  di   polizia   stradale,
ferroviaria, di frontiera  e  postale  alle  operazioni  dei  reparti
                      territoriali e viceversa 
 
  Ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario
l'intervento  di  personale  appartenente  agli  uffici  di   polizia
stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il prefetto,  d'intesa
con il questore della provincia interessata, ne richiede il  concorso
al dirigente dell'ufficio di  compartimento,  di  zona  o  equiparato
della specialita', il quale provvede utilizzando eventualmente  anche
personale appartenente a piu' uffici provinciali da lui dipendenti  e
ne da' notizia al Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  Nel caso, invece, in cui si prevede che  debbano  essere  impegnate
aliquote di  personale  in  misura  tale  da  comportare  pregiudizio
all'esecuzione dei normali servizi  delle  specialita',  il  concorso
dovra' essere richiesto dal prefetto al Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. 
  La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi e' messa  a
disposizione del questore per il tempo  necessario  a  soddisfare  le
esigenze di servizio.