Art. 21. Concorso degli appartenenti agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale alle operazioni dei reparti territoriali e viceversa Ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario l'intervento di personale appartenente agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il prefetto, d'intesa con il questore della provincia interessata, ne richiede il concorso al dirigente dell'ufficio di compartimento, di zona o equiparato della specialita', il quale provvede utilizzando eventualmente anche personale appartenente a piu' uffici provinciali da lui dipendenti e ne da' notizia al Dipartimento della pubblica sicurezza. Nel caso, invece, in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei normali servizi delle specialita', il concorso dovra' essere richiesto dal prefetto al Dipartimento della pubblica sicurezza. La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi e' messa a disposizione del questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di servizio.