Art. 23. Servizio di vigilanza per la tutela degli immobili e materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza Il personale della Polizia di Stato in servizio di vigilanza armata ad alloggi collettivi di servizio, immobili e sedi di uffici, reparti, istituti di istruzione o a materiali della Amministrazione della pubblica sicurezza, osserva le norme di cui agli articoli 27, 31 e 42 del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo diverse istruzioni emanate ai sensi dell'art. 35.
Nota all'art. 23: Gli articoli 27, 31 e 42 del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973 disciplinano i servizi di guardia e sentinella.