(Regolamento - art. 23)
                              Art. 23. 
Servizio di vigilanza  per  la  tutela  degli  immobili  e  materiali
            dell'Amministrazione della pubblica sicurezza 
 
  Il personale della Polizia di Stato in servizio di vigilanza armata
ad alloggi  collettivi  di  servizio,  immobili  e  sedi  di  uffici,
reparti, istituti di istruzione o a materiali  della  Amministrazione
della pubblica sicurezza, osserva le norme di cui agli  articoli  27,
31 e 42 del regolamento  sul  servizio  territoriale  e  di  presidio
approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e
successive modificazioni, salvo diverse istruzioni emanate  ai  sensi
dell'art. 35. 
 
 
          Nota all'art. 23: 
            Gli articoli 27, 31 e 42  del  regolamento  sul  servizio
          territoriale  e  di  presidio  approvato  con  decreto  del
          Ministro della difesa del 19  maggio  1973  disciplinano  i
          servizi di guardia e sentinella.