(Regolamento - art. 24)
                              Art. 24. 
        Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio 
 
  Il personale della Polizia di Stato non  puo'  fornire  prestazioni
lavorative che non siano attinenti al servizio di istituto. 
  Salvo quanto previsto dagli ordinamenti dei  rispettivi  ruoli,  le
situazioni di incompatibilita' e il cumulo di impieghi del  personale
di cui al precedente comma sono  disciplinati  dagli  articoli  60  e
seguenti del testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
 
 
          Nota all'art. 24, secondo comma: 
            Gli  articoli  60  e  seguenti  del  testo  unico   degli
          impiegati civili dello Stato,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3,
          disciplinano le incompatibilita' ed il computo di impieghi.