Art. 24. Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio Il personale della Polizia di Stato non puo' fornire prestazioni lavorative che non siano attinenti al servizio di istituto. Salvo quanto previsto dagli ordinamenti dei rispettivi ruoli, le situazioni di incompatibilita' e il cumulo di impieghi del personale di cui al precedente comma sono disciplinati dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nota all'art. 24, secondo comma: Gli articoli 60 e seguenti del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, disciplinano le incompatibilita' ed il computo di impieghi.