(Regolamento - art. 27)
                              Art. 27. 
                  Servizio a carattere continuativo 
 
  Nei servizi a carattere continuativo,  con  cambio  sul  posto,  il
personale che ha ultimato il proprio turno: 
    a) non deve allontanarsi fino a quando la continuita' dei servizi
non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo; 
    b) deve consegnare al personale che lo sostituisce il  foglio  di
servizio di cui all'art. 43 con le eventuali prescritte annotazioni; 
    c)  deve  riferire  senza  indugio,   con   apposita   relazione,
all'ufficio, comando o istituto di appartenenza, gli eventuali  fatti
verificatisi durante lo svolgimento del proprio  turno  di  servizio,
che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.