Art. 27. Servizio a carattere continuativo Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno: a) non deve allontanarsi fino a quando la continuita' dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo; b) deve consegnare al personale che lo sostituisce il foglio di servizio di cui all'art. 43 con le eventuali prescritte annotazioni; c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, all'ufficio, comando o istituto di appartenenza, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.