(Regolamento - art. 29)
                              Art. 29. 
                        Controlli sui servizi 
 
  Il  dirigente  dell'ufficio,  del  reparto  o  dell'istituto  o  il
dipendente designato deve controllare con assiduita'  ed  incisivita'
il buon andamento  del  servizio  e  il  corretto  comportamento  del
personale a cio' preposto. 
  Dei controlli effettuati e degli  eventuali  rilievi  ai  fini  dei
successivi adempimenti se ne riferisce  con  relazione  al  superiore
gerarchico o al Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  In ogni circostanza, il personale di cui al primo comma e' tenuto a
far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo si  frapponga  alla
regolare esecuzione del servizio.