Art. 29. Controlli sui servizi Il dirigente dell'ufficio, del reparto o dell'istituto o il dipendente designato deve controllare con assiduita' ed incisivita' il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a cio' preposto. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti se ne riferisce con relazione al superiore gerarchico o al Dipartimento della pubblica sicurezza. In ogni circostanza, il personale di cui al primo comma e' tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.