(Regolamento - art. 3)
                               Art. 3. 
                          Ausiliari di leva 
 
  Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio  1980,  n.  343,
presta giuramento in forma collettiva secondo le  modalita'  previste
dall'articolo precedente. 
  Qualora venga immesso nel  ruolo  degli  agenti  e  assistenti,  il
personale medesimo deve  prestare  promessa  solenne  e  ripetere  il
giuramento  con  le  stesse  modalita'   stabilite   dagli   articoli
precedenti. 
 
 
          Nota all'art. 3, primo comma: 
            La legge 8 luglio 1980, n. 343, concerne: "Incorporamento
          di unita' di leva  nel  Corpo  delle  guardie  di  pubblica
          sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie".