Art. 3. Ausiliari di leva Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, presta giuramento in forma collettiva secondo le modalita' previste dall'articolo precedente. Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti e assistenti, il personale medesimo deve prestare promessa solenne e ripetere il giuramento con le stesse modalita' stabilite dagli articoli precedenti.
Nota all'art. 3, primo comma: La legge 8 luglio 1980, n. 343, concerne: "Incorporamento di unita' di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie".