(Regolamento - art. 30)
                              Art. 30. 
                        Obbligo di permanenza 
 
  Quando ne ricorre la necessita'  o  non  sia  possibile  provvedere
altrimenti a  causa  del  verificarsi  di  situazioni  impreviste  ed
urgenti, al personale  della  Polizia  di  Stato  puo'  essere  fatto
obbligo, al termine del turno di lavoro,  di  permanere  in  servizio
fino al cessare delle esigenze. 
  La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal dirigente
dell'ufficio, reparto o istituto previa autorizzazione dell'autorita'
nazionale o delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza.