Art. 30. Obbligo di permanenza Quando ne ricorre la necessita' o non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia di Stato puo' essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto previa autorizzazione dell'autorita' nazionale o delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza.