(Regolamento - art. 31)
                              Art. 31. 
                Alloggi in caserma dei reparti mobili 
 
  Nei reparti mobili e' fatto obbligo ad una aliquota  di  personale,
che  consenta,  in  caso  di  necessita',  l'intervento  di   reparti
organici, di  alloggiare  nei  locali  del  reparto  durante  le  ore
notturne. 
  Qualora nei reparti mobili la consistenza  numerica  del  personale
accasermato non  consenta  l'intervento  di  reparti  organici,  puo'
essere fatto obbligo ad una aliquota  del  personale  sufficiente  ad
integrare gli accasermati, di alloggiare a rotazione,  secondo  turni
prestabiliti, nei locali del reparto stesso durante le ore notturne.