Art. 31. Alloggi in caserma dei reparti mobili Nei reparti mobili e' fatto obbligo ad una aliquota di personale, che consenta, in caso di necessita', l'intervento di reparti organici, di alloggiare nei locali del reparto durante le ore notturne. Qualora nei reparti mobili la consistenza numerica del personale accasermato non consenta l'intervento di reparti organici, puo' essere fatto obbligo ad una aliquota del personale sufficiente ad integrare gli accasermati, di alloggiare a rotazione, secondo turni prestabiliti, nei locali del reparto stesso durante le ore notturne.