(Regolamento - art. 32)
                              Art. 32. 
                      Obbligo di reperibilita' 
 
  Quando si prevede la possibilita' del verificarsi di situazioni che
richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale
della Polizia di Stato puo'  essere  fatto  obbligo  al  termine  del
servizio di mantenere la reperibilita' ai sensi  dell'art.  64  della
legge 1 aprile 1981, n. 121. 
  Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter
essere immediatamente rintracciato. 
  Le modalita', al fine  di  assicurare  l'immediato  rintraccio  del
personale, possono altresi' essere  diversamente  concordate  con  il
dirigente dell'ufficio. 
  Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto  di
servizio nel piu' breve tempo possibile  e,  comunque,  entro  un'ora
dalla chiamata. 
  La reperibilita' viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto
o istituto. I turni di reperibilita' sono organizzati tenendo  conto,
per quanto possibile, delle esigenze  del  personale  e  non  possono
essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese. 
  Con decreto del Ministro  dell'interno  sono  altresi'  indicati  i
dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo  della
reperibilita' in ragione della carica ricoperta. 
  In caso di assenza o  di  impedimento  del  titolare  tale  obbligo
ricade su chi  ne  esercita  le  funzioni  secondo  quanto  stabilito
nell'art. 7. 
 
 
          Nota all'art. 32, primo comma: 
            L'art. 64 della legge  1  aprile  1981,  n.  121,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 64 (Obbligo di permanenza e  reperibilita).  -  Per
          esigenze di ordine e di sicurezza pubblica  o  di  pubblico
          soccorso puo' essere fatto  obbligo  agli  appartenenti  ai
          ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od  in
          ufficio, ovvero di mantenere la reperibilita',  secondo  le
          modalita' stabilite dal  regolamento  di  servizio  di  cui
          all'art. 111. 
            Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo
          di alloggiare presso gli istituti od i  reparti  durante  i
          corsi  ed  il  periodo  di  addestramento,  salvo   diversa
          normativa  stabilita  nel  regolamento  di  cui  al   comma
          precedente.   Per   il   mantenimento   delle   mense   non
          obbligatorie di  servizio  verra'  concesso  un  contributo
          nella misura stabilita per le mense di eguale natura  delle
          forze armate dello Stato".