Art. 32. Obbligo di reperibilita' Quando si prevede la possibilita' del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato puo' essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilita' ai sensi dell'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato. Le modalita', al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresi' essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio. Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata. La reperibilita' viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilita' sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese. Con decreto del Ministro dell'interno sono altresi' indicati i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilita' in ragione della carica ricoperta. In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito nell'art. 7.
Nota all'art. 32, primo comma: L'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' il seguente: "Art. 64 (Obbligo di permanenza e reperibilita). - Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso puo' essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilita', secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 111. Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente. Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verra' concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze armate dello Stato".