Art. 33. Sede di servizio Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio, reparto o istituto presso il quale presta servizio, a norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Il capo dell'ufficio, reparto o istituto, per rilevanti ragioni autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere. Il personale indicato nell'art. 31 libero dal servizio, qualora intende allontanarsi dalla provincia ove si trova la sede di servizio, ha l'obbligo di comunicare il proprio recapito all'ufficio, reparto o istituto.
Nota all'art. 33, primo comma: L'art. 48 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' il seguente: "Art. 48 (Obbligo di residenza). Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui e' destinato. Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato".