(Regolamento - art. 33)
                              Art. 33. 
                          Sede di servizio 
 
  Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di  risiedere  nel
comune ove ha sede l'ufficio, reparto  o  istituto  presso  il  quale
presta servizio, a norma dell'art.  48  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
  Il capo dell'ufficio, reparto o  istituto,  per  rilevanti  ragioni
autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere  altrove,
quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni
altro suo dovere. 
  Il personale indicato nell'art. 31  libero  dal  servizio,  qualora
intende  allontanarsi  dalla  provincia  ove  si  trova  la  sede  di
servizio, ha l'obbligo di comunicare il proprio recapito all'ufficio,
reparto o istituto. 
 
 
          Nota all'art. 33, primo comma: 
            L'art. 48 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335  (concernente
          l'ordinamento del personale  della  Polizia  di  Stato  che
          espleta funzioni di polizia) e' il seguente: 
              "Art. 48 (Obbligo di residenza). Il personale di cui al
          presente decreto legislativo deve risiedere nel  luogo  ove
          ha sede l'ufficio o reparto cui e' destinato. 
            Il capo dell'ufficio o reparto,  per  rilevanti  ragioni,
          autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere
          altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e  regolare
          adempimento d'ogni altro suo dovere. 
            Dell'eventuale  diniego  e'  data  comunicazione  scritta
          all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato".