(Regolamento - art. 34)
                              Art. 34. 
                  Segreto d'ufficio e riservatezza 
 
  Il personale della Polizia di Stato e' tenuto  alla  piu'  rigorosa
osservanza del segreto d'ufficio e non puo'  fornire  a  chi  non  ne
abbia diritto, anche se  si  tratti  di  atti  non  segreti,  notizie
relative ai servizi di istituto o a  provvedimenti  o  operazioni  di
qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla amministrazione  o
a terzi. 
  La divulgazione di notizie di interesse generale  che  non  debbano
rimanere segrete, concernenti l'attivita'  dell'ufficio,  servizi  di
istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, e' attuata
dai dirigenti degli uffici in osservanza di specifiche direttive  del
capo della Polizia adottando le opportune cautele per  proteggere  le
persone  dalla  curiosita'  del  pubblico  e  da   ogni   specie   di
pubblicita'.