Art. 34. Segreto d'ufficio e riservatezza Il personale della Polizia di Stato e' tenuto alla piu' rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non puo' fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla amministrazione o a terzi. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attivita' dell'ufficio, servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, e' attuata dai dirigenti degli uffici in osservanza di specifiche direttive del capo della Polizia adottando le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita'.