Art. 36. Impiego nei servizi Il personale della Polizia di Stato, salvo casi di necessita', deve essere impiegato in servizio in relazione alla sua specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Quando lo richiede la natura dei servizi devono essere forniti i mezzi in dotazione atti ad assicurare l'incolumita' e la sicurezza del personale operante in funzione dello scopo da raggiungere.
Nota all'art. 36, secondo comma: Il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (cfr. nota precedente), e' il seguente: "Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento (i compiti di istituto".