(Regolamento - art. 36)
                              Art. 36. 
                         Impiego nei servizi 
 
  Il personale della Polizia di Stato, salvo casi di necessita', deve
essere impiegato in servizio in relazione alla  sua  specializzazione
professionale, alle  funzioni  del  ruolo  di  appartenenza  ed  alla
qualifica posseduta. 
  Resta fermo quanto previsto  dal  secondo  comma  dell'art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
  Quando lo richiede la natura dei servizi devono  essere  forniti  i
mezzi in dotazione atti ad assicurare l'incolumita'  e  la  sicurezza
del personale operante in funzione dello scopo da raggiungere. 
 
 
          Nota all'art. 36, secondo comma: 
            Il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 24  aprile  1982,
          n. 335 (cfr. nota precedente), e' il seguente: 
            "Salvo quanto specificato  nei  successivi  articoli,  il
          personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento
          dei compiti istituzionali  sanciti  dalla  legge  1  aprile
          1981,  n.  121,  svolge  anche  le   attivita'   accessorie
          necessarie al pieno assolvimento (i compiti di istituto".