Art. 37. Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalita' di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalita' da conseguire. L'ordinanza va comunicata al Prefetto e indirizzata per l'esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati nonche' alle altre forze di polizia ed altri enti eventualmente interessati. L'ordinanza emanata dal Questore di Roma va inoltre inviata per conoscenza al Dipartimento della pubblica sicurezza e agli ispettorati della Polizia di Stato esistenti nella capitale. L'ordinanza di servizio numerata progressivamente va conservata agli atti per un periodo di cinque anni.