(Regolamento - art. 37)
                              Art. 37. 
   Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica 
 
  Per i servizi di ordine e  sicurezza  pubblica  il  Questore  emana
apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalita' di svolgimento
dei  servizi  stessi,  la  forza  da   impiegare,   l'equipaggiamento
necessario, i responsabili del servizio e le finalita' da conseguire. 
  L'ordinanza  va  comunicata   al   Prefetto   e   indirizzata   per
l'esecuzione ai  dirigenti  degli  uffici,  ai  funzionari  impiegati
nonche' alle altre forze  di  polizia  ed  altri  enti  eventualmente
interessati. 
  L'ordinanza emanata dal Questore di Roma  va  inoltre  inviata  per
conoscenza  al  Dipartimento  della   pubblica   sicurezza   e   agli
ispettorati della Polizia di Stato esistenti nella capitale. 
  L'ordinanza di servizio  numerata  progressivamente  va  conservata
agli atti per un periodo di cinque anni.