(Regolamento - art. 38)
                              Art. 38. 
                        Impiego dei rinforzi 
 
  Ove,  per  esigenze  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  si  renda
necessario l'intervento di rinforzi  di  personale  e  di  mezzi,  il
prefetto, sentito il questore, ne fa richiesta al Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
  Nelle predette  circostanze  il  prefetto  puo'  altresi'  chiedere
l'invio di personale appartenente alla polizia stradale, ferroviaria,
di frontiera e postale, secondo le modalita' di cui agli articoli  21
e 22.