(Regolamento - art. 39)
                              Art. 39. 
                Piani operativi ed ordini di servizio 
 
  I piani operativi predisposti ai fini dello svolgimento dei compiti
istituzionali  dai  dirigenti  degli  uffici  di  polizia   stradale,
ferroviaria,  di  frontiera  e   postale,   devono   essere   inviati
preventivamente  per  conoscenza   ai   prefetti   ed   ai   questori
territorialmente  competenti,  i  quali  ultimi   possono   formulare
osservazioni   in   relazione   alle   esigenze   di    coordinamento
tecnico-operativo. 
  Nella predisposizione di eventuali  piani  operativi  di  carattere
eccezionale o  generale  da  parte  delle  autorita'  provinciali  di
pubblica sicurezza, per attivita' di prevenzione  e  repressione  dei
reati, che possono coinvolgere forze appartenenti  alle  specialita',
devono essere sentiti i dirigenti  degli  uffici  stessi  e  ne  deve
essere data comunicazione alla  direzione  centrale  per  la  polizia
stradale, ferroviaria, di frontiera e  postale,  all'ufficio  per  il
coordinamento e la pianificazione e al servizio ordine  pubblico  del
Dipartimento della pubblica sicurezza.