Art. 39. Piani operativi ed ordini di servizio I piani operativi predisposti ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali dai dirigenti degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, devono essere inviati preventivamente per conoscenza ai prefetti ed ai questori territorialmente competenti, i quali ultimi possono formulare osservazioni in relazione alle esigenze di coordinamento tecnico-operativo. Nella predisposizione di eventuali piani operativi di carattere eccezionale o generale da parte delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, per attivita' di prevenzione e repressione dei reati, che possono coinvolgere forze appartenenti alle specialita', devono essere sentiti i dirigenti degli uffici stessi e ne deve essere data comunicazione alla direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione e al servizio ordine pubblico del Dipartimento della pubblica sicurezza.