Art. 4. Subordinazione gerarchica L'ordine di subordinazione gerarchica del personale della Polizia di Stato e' determinato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato e' tenuto ai doveri di subordinazione gerarchica nei confronti delle autorita' di cui all'art. 65, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' nei confronti dei vice capi della Polizia nell'espletamento delle funzioni vicarie e delle funzioni loro delegate. Il personale che presta servizio presso gli uffici e le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, ed il personale che presta servizio presso uffici periferici, reparti o istituti della Polizia di Stato e' gerarchicamente subordinato ai dirigenti degli uffici e direzioni centrali, degli uffici periferici, reparti e istituti cui e' addetto. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato e il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso gli uffici o le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici periferici, reparti e istituti della Polizia di Stato e' tenuto reciprocamente ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o equiparata a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata. La stessa disposizione si applica nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato e delle forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Note all'art. 4, primo comma: - Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, riguarda l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, ed e' stato emanato in virtu' della delega conferita al governo dall'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'art. 3 del citato decreto e' il seguente: "Art. 3 (Gerarchia). - La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito". - Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, anche esso emanato sulla base dell'art. 36 della legge n. 121/1981 (cfr. punto precedente), concerne: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica". Gli articoli 1 e 2 di detto decreto sono i seguenti. "Art. 1. (Istituzione dei ruoli). - Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario: 1) ruolo degli operatori tecnici; 2) ruolo dei collaboratori tecnici; 3) ruolo dei revisori tecnici; 4) ruolo dei periti tecnici; 5) ruolo dei direttori tecnici; 6) ruolo dei dirigenti tecnici. Le relative dotazioni organiche sono fissate nell'allegata tabella A. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, dei collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia piu' rappresentative sul piano nazionale. Della commissione fanno parte, altresi', un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione puo' essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti". "Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo. L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta funzioni di polizia e' fissata nell'allegata tabella B". - L'art. 2 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, riguardante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, emanato, come i precedenti, sulla base dell'art. 36 della legge n. 121/1981, e' il seguente: "Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337". Nota all'art. 4, secondo comma: L'art. 65, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' il seguente: "Art. 65 (Doveri di subordinazione). - Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: a) del Ministro dell'interno; b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza; c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti, dalla legge, verso le altre autorita' dello Stato". Nota all'art. 4 terzo comma: L'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e' il seguente: "Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). - Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali: a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6; b) ufficio centrale ispettivo; c) direzione centrale della polizia criminale; d) direzione centrale per gli affari generali; e) direzione centrale della polizia di prevenzione; f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale; g) direzione centrale del personale; h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale; l) direzione centrale per i servizi di ragioneria. Al dipartimento e' preposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Al dipartimento sono assegnati due vicedirettori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione. Il vicedirettore vicario e' prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sull'attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali. Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno".