(Regolamento - art. 4)
                               Art. 4. 
                      Subordinazione gerarchica 
 
  L'ordine di subordinazione gerarchica del personale  della  Polizia
di Stato e' determinato dall'art. 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dall'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. 
  Il personale dei ruoli della Polizia di Stato e' tenuto  ai  doveri
di subordinazione gerarchica nei confronti  delle  autorita'  di  cui
all'art. 65, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121,  nonche'
nei confronti dei vice capi  della  Polizia  nell'espletamento  delle
funzioni vicarie e delle funzioni loro delegate. 
  Il personale che presta servizio presso gli uffici e  le  direzioni
centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'art. 5
della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5  della
legge 12 agosto 1982, n. 569, ed il  personale  che  presta  servizio
presso uffici periferici, reparti o istituti della Polizia  di  Stato
e' gerarchicamente subordinato ai dirigenti degli uffici e  direzioni
centrali, degli uffici periferici, reparti e istituti cui e' addetto. 
  Il personale dei ruoli  della  Polizia  di  Stato  e  il  personale
dell'Amministrazione civile dell'interno che presta  servizio  presso
gli uffici o le direzioni centrali del  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza o  presso  uffici  periferici,  reparti  e  istituti  della
Polizia di Stato e' tenuto reciprocamente ai doveri di subordinazione
nei confronti del personale di qualifica  superiore  o  equiparata  a
quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un
rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata. 
  La stessa disposizione si applica nei confronti  del  personale  di
altre amministrazioni  dello  Stato  e  delle  forze  di  polizia  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
 
 
          Note all'art. 4, primo comma: 
            -  Il  D.P.R.  24   aprile   1982,   n.   335,   riguarda
          l'ordinamento del personale  della  Polizia  di  Stato  che
          espleta funzioni di polizia, ed e' stato emanato in  virtu'
          della delega conferita al governo dall'art. 36 della  legge
          1  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'art. 3 del
          citato decreto e' il seguente: 
            "Art. 3 (Gerarchia). - La gerarchia fra gli  appartenenti
          ai ruoli del personale della Polizia di Stato  che  espleta
          funzioni di polizia e' determinata come  segue:  dirigenti,
          commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti. 
            Nell'ambito  dello   stesso   ruolo   la   gerarchia   e'
          determinata dalla  qualifica  e,  nella  stessa  qualifica,
          dall'anzianita'. 
            L'anzianita' e' determinata dalla  data  del  decreto  di
          nomina o di promozione; a parita' di tale data,  da  quella
          del decreto  di  promozione  o  di  nomina  alla  qualifica
          precedente  e,  a  parita'   delle   predette   condizioni,
          dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti  dalle
          classificazioni  ottenute   negli   scrutini   per   merito
          comparativo e nelle graduatorie di merito". 
            - Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337,  anche  esso  emanato
          sulla base dell'art. 36 della legge n. 121/1981 (cfr. punto
          precedente), concerne:  "Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta attivita'  tecnico-scientifica
          o tecnica". 
            Gli articoli 1 e 2 di detto decreto sono i seguenti. 
            "Art. 1. (Istituzione  dei  ruoli).  -  Per  le  esigenze
          operative di  polizia  e,  in  generale,  di  supporto  del
          Ministero dell'interno nonche',  fatte  salve  le  predette
          esigenze, della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in
          relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1 aprile
          1981,  n.  121,  nell'ambito   dell'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza sono  istituiti  i  seguenti  ruoli  del
          personale della  Polizia  di  Stato  che  svolge  attivita'
          tecnico-scientifica o  tecnica,  attinente  ai  settori  di
          polizia scientifica, di telecomunicazioni, di  informatica,
          di motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di
          arruolamento e del servizio sanitario: 
              1) ruolo degli operatori tecnici; 
              2) ruolo dei collaboratori tecnici; 
              3) ruolo dei revisori tecnici; 
              4) ruolo dei periti tecnici; 
              5) ruolo dei direttori tecnici; 
              6) ruolo dei dirigenti tecnici. 
            Le   relative   dotazioni    organiche    sono    fissate
          nell'allegata tabella A. 
            I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli
          operatori, dei collaboratori, dei revisori,  dei  periti  e
          dei direttori tecnici sono individuati da  una  commissione
          istituita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro del tesoro e il  Ministro  per  la
          funzione pubblica, e  composta  da  un  Sottosegretario  di
          Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da  un
          dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della
          pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso
          il Dipartimento e da quattro rappresentanti  del  personale
          dei  ruoli  della  Polizia   di   Stato   designati   dalle
          organizzazioni sindacali di  polizia  piu'  rappresentative
          sul piano nazionale. 
            Della commissione fanno parte, altresi',  un  funzionario
          dell'ufficio del Ministro per la  funzione  pubblica  e  un
          funzionario del Ministero del tesoro. La  commissione  puo'
          essere   integrata   da   dirigenti   tecnici   di    altre
          amministrazioni dello Stato. 
            Le decisioni della commissione sono  valide  se  adottate
          con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e  a
          maggioranza dei presenti". 
            "Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale  appartenente
          ai ruoli di cui al precedente articolo  si  applicano,  per
          quanto compatibili, le  disposizioni  dell'ordinamento  del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335, salvo quanto diversamente stabilito
          dal presente decreto legislativo. 
            L'equiparazione del  personale  dei  ruoli  suddetti  con
          quello  che  espleta  funzioni  di   polizia   e'   fissata
          nell'allegata tabella B". 
            - L'art. 2 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, riguardante
          l'ordinamento dei ruoli professionali  dei  sanitari  della
          Polizia di Stato, emanato, come i  precedenti,  sulla  base
          dell'art. 36 della legge n. 121/1981, e' il seguente: 
            "Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale  appartenente
          ai  ruoli  professionali  dei  sanitari  si  applicano   le
          disposizioni dell'ordinamento del personale  della  Polizia
          di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  e
          dell'ordinamento del personale della Polizia di  Stato  che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337". 
          Nota all'art. 4, secondo comma: 
            L'art. 65, primo comma, della legge  1  aprile  1981,  n.
          121,  recante  il  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza, e' il seguente: 
            "Art. 65 (Doveri di subordinazione). -  Gli  appartenenti
          ai  ruoli  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
          hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: 
              a) del Ministro dell'interno; 
              b) dei Sottosegretari di Stato  per  l'interno,  quando
          esercitano,  per  delega  del  Ministro,  attribuzioni   in
          materia di pubblica sicurezza; 
              c) del  capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica sicurezza. 
              Restano salvi i  doveri  di  subordinazione  funzionali
          degli  appartenenti  all'Amministrazione   della   pubblica
          sicurezza verso il prefetto e,  nei  casi  previsti,  dalla
          legge, verso le altre autorita' dello Stato". 
          Nota all'art. 4 terzo comma: 
            L'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n.  121,  recante  il
          nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione   della   pubblica
          sicurezza, come  modificato  dall'art.  5  della  legge  12
          agosto 1982, n. 569, e' il seguente: 
            "Art. 5 (Organizzazione del dipartimento  della  pubblica
          sicurezza). - Il dipartimento della pubblica  sicurezza  si
          articola nei seguenti uffici e direzioni centrali: 
              a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di
          cui all'articolo 6; 
              b) ufficio centrale ispettivo; 
              c) direzione centrale della polizia criminale; 
              d) direzione centrale per gli affari generali; 
              e) direzione centrale della polizia di prevenzione; 
              f)  direzione  centrale  per   la   polizia   stradale,
          ferroviaria, di frontiera e postale; 
              g) direzione centrale del personale; 
              h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; 
              i) direzione centrale dei servizi  tecnico-logistici  e
          della gestione patrimoniale; 
              l) direzione centrale per i servizi di ragioneria. 
              Al   dipartimento   e'   preposto   il    capo    della
          polizia-direttore  generale   della   pubblica   sicurezza,
          nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta del Ministro dell'interno. 
              Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
          sicurezza   e   attribuita    una    speciale    indennita'
          pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro del tesoro. 
              Al  dipartimento  sono  assegnati   due   vicedirettori
          generali, di cui  uno  per  l'espletamento  delle  funzioni
          vicarie e l'altro per l'attivita'  di  coordinamento  e  di
          pianificazione. 
              Il vicedirettore vicario e' prescelto tra  i  dirigenti
          generali o i prefetti provenienti dai ruoli  della  Polizia
          di Stato. 
              L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
          o del direttore  generale,  ha  il  compito  di  verificare
          l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro  e
          del  direttore  generale;  riferire  sull'attivita'  svolta
          dagli  uffici  ed  organi  periferici  dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza;  verificare  l'efficienza   dei
          servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. 
              La determinazione del numero  e  delle  competenze  dei
          servizi e delle divisioni in cui  si  articolano  l'ufficio
          per  il  coordinamento  e  la   pianificazione,   l'ufficio
          centrale ispettivo e  le  direzioni  centrali,  nonche'  la
          determinazione  delle  piante  organiche  e  dei  mezzi   a
          disposizione  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. 
              Alla direzione degli uffici e delle direzioni  centrali
          sono preposti dirigenti generali. 
              Alla direzione centrale per  i  servizi  di  ragioneria
          puo' essere preposto un dirigente  generale  di  ragioneria
          dell'Amministrazione civile dell'interno".