Art. 40. Servizi di rappresentanza I servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali o di altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche o, quando prescritte, private sono disposti o autorizzati dai Prefetti. Alla Polizia di Stato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 17, compete l'espletamento dei servizi di cui trattasi presso le sedi delle prefetture, delle questure e dei comandi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed, in generale, dell'Amministrazione dell'interno, nonche' di quelli disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche che si svolgono nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno. Il questore, nelle sedi ove non vi siano specifici reparti appositamente costituiti, sia appiedati che a cavallo, provvede all'individuazione, presso tutti gli uffici, reparti o istituti della Polizia di Stato della provincia, d'intesa con i rispettivi dirigenti, di un'aliquota di personale da impiegare nei servizi di rappresentanza. I servizi di cui ai commi precedenti, che non hanno carattere permanente, sono disposti con le modalita' previste dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1973, e successive modificazioni. Il personale di cui al presente articolo svolge i normali compiti di istituto, salvo quando e' impiegato nei servizi di rappresentanza.