(Regolamento - art. 40)
                              Art. 40. 
                      Servizi di rappresentanza 
 
  I  servizi  di  rappresentanza  presso   le   sedi   degli   organi
costituzionali o di altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili  e
religiose pubbliche o, quando prescritte,  private  sono  disposti  o
autorizzati dai Prefetti. 
  Alla Polizia di Stato, fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.
17, compete l'espletamento dei servizi di cui trattasi presso le sedi
delle  prefetture,  delle  questure   e   dei   comandi   ed   uffici
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ed,  in   generale,
dell'Amministrazione dell'interno, nonche' di quelli  disposti  nelle
manifestazioni e cerimonie  pubbliche  che  si  svolgono  nell'ambito
dell'Amministrazione dell'interno. 
  Il  questore,  nelle  sedi  ove  non  vi  siano  specifici  reparti
appositamente costituiti,  sia  appiedati  che  a  cavallo,  provvede
all'individuazione, presso tutti gli uffici, reparti o istituti della
Polizia  di  Stato  della  provincia,  d'intesa  con   i   rispettivi
dirigenti, di un'aliquota di personale da impiegare  nei  servizi  di
rappresentanza. 
  I servizi di cui ai  commi  precedenti,  che  non  hanno  carattere
permanente, sono disposti con le modalita' previste  dal  regolamento
sul  servizio  territoriale  e  di  presidio  di   cui   al   decreto
ministeriale 19 maggio 1973, e successive modificazioni. 
  Il personale di cui al presente articolo svolge i  normali  compiti
di istituto, salvo quando e' impiegato nei servizi di rappresentanza.