(Regolamento - art. 41)
                               Art. 41 
        Servizi a richiesta di enti non statali e di privati 
 
  Possono essere effettuati,  compatibilmente  con  le  esigenze  dei
servizi di istituto, dal personale della Polizia di Stato che esplica
funzioni di polizia i seguenti  servizi,  a  richiesta  di  enti  non
statali e di privati: 
    a) i servizi di controllo passaporti  compiuti  a  richiesta  sui
piroscafi durante la  navigazione  del  personale  della  Polizia  di
Stato; 
    b) i servizi di scorta, di guardia, di sicurezza e di  assistenza
a richiesta e per conto di enti non statali o di privati, per i quali
non sussista in modo prevalente il pubblico interesse,  ivi  compresi
quelli aventi carattere  continuativo  compiuti  anche  in  forza  di
apposite convenzioni. 
  Per i servizi di cui al precedente  comma  gli  interessati  devono
farne richiesta per iscritto  ed  hanno  l'obbligo  di  osservare  la
normativa vigente  relativa  alle  indennita',  spese  e  quant'altro
dovuto allo Stato per l'esecuzione del servizio. 
  Restano ferme, per quanto  riguarda  i  servizi  resi  dalla  banda
musicale della Polizia di Stato,  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.  742,  e  per  quanto
riguarda quelli resi dalla polizia stradale le disposizioni  relative
alle scorte contenute nel disposto dell'art. 18 del  regolamento  per
l'esecuzione del testo  unico  delle  norme  sulla  disciplina  della
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. 
 
 
          Note all'art. 41, ultimo comma: 
            -  Il  D.P.R.  25  ottobre   1981,   n.   742,   concerne
          "Ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato". 
            -  Non  si  riporta  l'art.  18   del   regolamento   per
          l'esecuzione del testo unico delle norme  sulla  disciplina
          della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 30 giugno
          1959,  n.  420,  in  quanto   detto   articolo   e'   stato
          espressamente abrogato dall'art.  1,  ultimo  comma,  della
          legge 5 maggio 1976, n. 313.