Art. 41 Servizi a richiesta di enti non statali e di privati Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia i seguenti servizi, a richiesta di enti non statali e di privati: a) i servizi di controllo passaporti compiuti a richiesta sui piroscafi durante la navigazione del personale della Polizia di Stato; b) i servizi di scorta, di guardia, di sicurezza e di assistenza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse, ivi compresi quelli aventi carattere continuativo compiuti anche in forza di apposite convenzioni. Per i servizi di cui al precedente comma gli interessati devono farne richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la normativa vigente relativa alle indennita', spese e quant'altro dovuto allo Stato per l'esecuzione del servizio. Restano ferme, per quanto riguarda i servizi resi dalla banda musicale della Polizia di Stato, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, e per quanto riguarda quelli resi dalla polizia stradale le disposizioni relative alle scorte contenute nel disposto dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Note all'art. 41, ultimo comma: - Il D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 742, concerne "Ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato". - Non si riporta l'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, in quanto detto articolo e' stato espressamente abrogato dall'art. 1, ultimo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 313.