(Regolamento - art. 42)
                              Art. 42. 
                         Ordine di servizio 
 
  L'ordine di servizio  costituisce  il  documento  che  registra  la
situazione organica dell'ufficio, reparto o istituto e  ne  programma
le normali attivita' di servizio. 
  Viene redatto giornalmente sulla base delle istruzioni ministeriali
di cui all'art. 35 ed esposto all'albo dell'ufficio,  del  reparto  o
dell'istituto entro le ore 13,00 e  comunque,  almeno  12  ore  prima
dell'orario di svolgimento delle attivita' previste. 
  Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al
personale interessato a cura dell'ufficio, reparto o istituto da  cui
dipende. 
  L'ordine di  servizio  contiene:  cognome  e  nome,  qualifica  del
personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di  inizio
e  termine,  tipo  di  vestiario  ed  eventuale  equipaggiamento   ed
armamento necessari. 
  Puo' contenere,  inoltre,  indicazioni  e  comunicazioni  varie  ed
eventuali a carattere individuale o generale. 
  Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione
dell'ordine di servizio.