Art. 43. Foglio di servizio Il foglio di servizio costituisce il documento che in esecuzione dell'ordine di servizio: a) richiama le istruzioni di cui all'art. 35 concernenti il particolare tipo di servizio da svolgere; b) stabilisce eventuali specifiche modalita' di svolgimento del servizio stesso. Il foglio di servizio, numerato progressivamente, redatto in duplice copia, deve essere sottoscritto dal dirigente dell'ufficio, reparto in istituto e deve essere compilato chiaramente in modo da non ingenerare perplessita' negli operatori. Salvo che il dirigente dell'ufficio, reparto o istituto ritenga di disporre diversamente, il foglio deve essere personalmente custodito dal responsabile del servizio, che, fermo restando l'obbligo dell'immediata segnalazione, vi annota i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo ed ha l'obbligo, al termine del servizio, di restituirlo all'ufficio, comando o istituto che lo ha emesso, salvo quanto disposto dall'art. 27. Per i reparti inquadrati o di formazione, il foglio di servizio puo' essere collettivo e viene custodito dal comandante del reparto o dal piu' alto in grado con le stesse modalita' di cui sopra. Se il reparto e' a disposizione di un funzionario responsabile del servizio, questi, in relazione alle esigenze operative, puo' disporre le variazioni ritenute necessarie. Il foglio va conservato agli atti per un periodo di cinque anni.