(Regolamento - art. 43)
                              Art. 43. 
                         Foglio di servizio 
 
  Il foglio di servizio costituisce il documento  che  in  esecuzione
dell'ordine di servizio: 
    a) richiama le istruzioni  di  cui  all'art.  35  concernenti  il
particolare tipo di servizio da svolgere; 
    b) stabilisce eventuali specifiche modalita' di  svolgimento  del
servizio stesso. 
  Il  foglio  di  servizio,  numerato  progressivamente,  redatto  in
duplice copia, deve essere sottoscritto dal  dirigente  dell'ufficio,
reparto in istituto e deve essere compilato chiaramente  in  modo  da
non ingenerare perplessita' negli operatori. 
  Salvo che il dirigente dell'ufficio, reparto o istituto ritenga  di
disporre diversamente, il foglio deve essere personalmente  custodito
dal  responsabile  del  servizio,  che,  fermo   restando   l'obbligo
dell'immediata segnalazione, vi annota i fatti eventualmente avvenuti
durante  il  servizio  medesimo  ed  ha  l'obbligo,  al  termine  del
servizio, di restituirlo all'ufficio, comando o istituto  che  lo  ha
emesso, salvo quanto disposto dall'art. 27. 
  Per i reparti inquadrati o di formazione,  il  foglio  di  servizio
puo' essere collettivo e viene custodito dal comandante del reparto o
dal piu' alto in grado con le stesse modalita' di cui sopra. 
  Se il reparto e' a disposizione di un funzionario responsabile  del
servizio, questi, in relazione alle esigenze operative, puo' disporre
le variazioni ritenute necessarie. 
  Il foglio va conservato agli atti per un periodo di cinque anni.