(Regolamento - art. 44)
                              Art. 44. 
                            Trasferimenti 
 
  I trasferimenti  del  personale,  nell'ambito  degli  uffici  della
questura, compresi i commissariati e i posti  di  polizia  distaccati
della provincia, vengono effettuati dal  questore,  per  esigenze  di
servizio, ai sensi degli artt.  7,  lettera  n),  e  8,  lettera  h),
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
  I trasferimenti di personale,  tra  le  ripartizioni  degli  uffici
periferici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera  e  postale
nonche'   degli   altri   uffici,   reparti   o   istituti   previsti
dall'ordinamento  periferico  dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza, vengono effettuati, in ambito  provinciale,  dai  relativi
dirigenti, per esigenze di servizio, ai sensi degli artt. 8,  lettera
h), e 9, lettera h), del decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748. 
  Restano ferme le disposizioni dell'art.  88,  ultimo  comma,  della
legge 1 aprile 1981, n. 121. 
 
 
          Nota all'art. 44, primo e secondo comma: 
            Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno
          1972,  n.   748,   concerne   Disciplina   delle   funzioni
          dirigenziali nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo. 
            La lettera n) dell'art. 7, la lettera h) dell'art. 8 e la
          lettera 71)  dell'art.  9  del  suddetto  decreto  sono  le
          seguenti: 
            "Art.  7:  n)  disporre  il  movimento  tra  le  maggiori
          ripartizioni del proprio ufficio del personale in servizio,
          esclusi i dirigenti". 
            "Art. 8: li)  disporre  il  movimento,  tra  le  maggiori
          ripartizioni  del  proprio  ufficio,   del   personale   in
          servizio, esclusi i dirigenti". 
            "Art. 9:  h)  disporre  il  movimento,  tra  le  maggiori
          ripartizioni  del  proprio  ufficio,   del   personale   in
          servizio". 
          Nota all'art. 44, terzo comma: 
            L'art. 88, ultimo  comma,  della  piu'  volte  menzionata
          legge 1 aprile 1981, n. 121, dispone: 
            "I trasferimenti  ad  altre  sedi  di  appartenenti  alla
          Polizia di Stato che ricoprono  cariche  sindacali  possono
          essere effettuati  sentita  l'organizzazione  sindacale  di
          appartenenza".