Art. 44. Trasferimenti I trasferimenti del personale, nell'ambito degli uffici della questura, compresi i commissariati e i posti di polizia distaccati della provincia, vengono effettuati dal questore, per esigenze di servizio, ai sensi degli artt. 7, lettera n), e 8, lettera h), decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. I trasferimenti di personale, tra le ripartizioni degli uffici periferici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale nonche' degli altri uffici, reparti o istituti previsti dall'ordinamento periferico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vengono effettuati, in ambito provinciale, dai relativi dirigenti, per esigenze di servizio, ai sensi degli artt. 8, lettera h), e 9, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Restano ferme le disposizioni dell'art. 88, ultimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Nota all'art. 44, primo e secondo comma: Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concerne Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. La lettera n) dell'art. 7, la lettera h) dell'art. 8 e la lettera 71) dell'art. 9 del suddetto decreto sono le seguenti: "Art. 7: n) disporre il movimento tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio del personale in servizio, esclusi i dirigenti". "Art. 8: li) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti". "Art. 9: h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio". Nota all'art. 44, terzo comma: L'art. 88, ultimo comma, della piu' volte menzionata legge 1 aprile 1981, n. 121, dispone: "I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza".