Art. 45. Addestramento del personale Salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 35, i dirigenti degli uffici, reparti o istituti sono tenuti ad effettuare turni per l'addestramento del personale, secondo i criteri e le modalita' fissati dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Sullo svolgimento di tali turni e sui risultati conseguiti i dirigenti degli uffici, reparti o istituti riferiscono trimestralmente al suddetto Dipartimento.