(Regolamento - art. 46)
                              Art. 46. 
Tessere di riconoscimento per il personale della polizia di Stato che
                     esplica funzioni di polizia 
 
  Le tessere di riconoscimento di cui all'art.  79  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  conformi  agli
allegati A-B-C-D, hanno le dimensioni di mm 100 x 65 e recano spazi: 
    nella parte  anteriore:  per  la  fotografia,  la  qualifica,  il
cognome e nome, la data ed il luogo  di  nascita  e  la  firma  della
autorita' che rilascia il documento; 
    nel verso: per i  dati  concernenti  l'altezza,  i  capelli,  gli
occhi, il colorito, il gruppo sanguigno, eventuali segni particolari,
la data di nomina nella qualifica, la data di rilascio e scadenza, il
timbro ufficiale. 
  I colori della tessera sono cosi' determinati: 
    rosso:  per  gli  appartenenti  ai  ruoli  dei  dirigenti  e  dei
commissari. 
  Dello stesso colore e' la tessera rilasciata al Capo della polizia,
ai vice capi della Polizia,  ai  dirigenti  preposti  agli  uffici  e
direzioni centrali di cui al 1° comma dell'articolo 5 della  legge  1
aprile 1981, n. 121, come  modificato  dall'art.  5  della  legge  12
agosto 1982, numero 569. 
    marrone: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori; 
    arancione: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti; 
    verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti. 
  Agli allievi agenti, allievi  ispettori  e  allievi  commissari  e'
rilasciata  una  tessera   di   colore   azzurro,   con   le   stesse
caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal primo comma,  che
in luogo della qualifica reca la dicitura "allievo agente" o "allievo
ispettore" o "allievo commissario della Polizia di Stato". 
  Le tecniche ed il materiale  di  riproduzione  delle  tessere  sono
stabiliti con decreto del capo della Polizia. 
 
 
          Nota all'art. 46, primo comma: 
            L'art. 79 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.  335  (cfr.  nota
          all'art. 33, primo comma) e' il seguente: 
            "Art. 79 (Tessera di riconoscimento). - Agli appartenenti
          nei ruoli di cui all'art. 1 viene rilasciata dal Capo della
          Polizia, direttore generale della  pubblica  sicurezza  una
          speciale tessera di  riconoscimento,  le  cui  modalita'  e
          caratteristiche  saranno  stabilite  dal   Regolamento   di
          servizio. 
            La stessa tessera viene rilasciata ai dirigenti  preposti
          agli uffici e direzioni centrali  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  nonche'  al
          vicecapo della Polizia". 
          Nota all'art. 46, secondo comma: 
            L'art.  5  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come
          modificato, dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1982,  n.
          569, e' riportato nella nota all'art. 4.