Art. 47. Tessere di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato che esplica attivita' tecnico scientifica o tecnica e per i sanitari della Polizia di Stato. Al personale dei ruoli tecnici ed a quello dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono rilasciate, tessere di riconoscimento conformi agli allegati E-F, con le medesime dimensioni e caratteristiche di cui all'articolo precedente, aventi i seguenti colori: grigio: per gli appartenenti ai ruoli tecnici; giallo: per i sanitari. Qualora al personale di cui al comma precedente siano conferite le qualifiche di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nel documento deve essere apposta dopo l'indicazione della qualifica la seguente dicitura: "nei limiti delle funzioni attribuite dalla legge".
Note all'art. 47, secondo comma: - L'art. 42 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, concernente "ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica" e' il seguente: "Art. 42. (Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria). - Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori tecnici, dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia puo' essere attribuita, per esigenze di servizio, e limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici, ai collaboratori tecnici ed ai collaboratori tecnici principali, e la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori, dei periti, dei direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate". - L'art. 7 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, piu' volte citato e' il seguente: "Art. 7 (Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria). - Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo' essere attribuita, per esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale di cui al comma precedente fino alla qualifica di primo dirigente medico".