(Regolamento - art. 47)
                              Art. 47. 
Tessere di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato che
           esplica attivita' tecnico scientifica o tecnica 
           e per i sanitari della Polizia di Stato. 
 
  Al personale dei ruoli tecnici ed a quello dei ruoli  professionali
dei sanitari della Polizia  di  Stato  sono  rilasciate,  tessere  di
riconoscimento conformi agli allegati E-F, con le medesime dimensioni
e caratteristiche di cui all'articolo precedente, aventi  i  seguenti
colori: 
    grigio: per gli appartenenti ai ruoli tecnici; 
    giallo: per i sanitari. 
  Qualora al personale di cui al comma precedente siano conferite  le
qualifiche di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e  di  polizia
giudiziaria, ai sensi dell'art. 42 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  338,  nel  documento
deve essere apposta dopo l'indicazione della  qualifica  la  seguente
dicitura: "nei limiti delle funzioni attribuite dalla legge". 
 
 
          Note all'art. 47, secondo comma: 
            -  L'art.  42  del  D.P.R.  24  aprile  1982,   n.   337,
          concernente "ordinamento del  personale  della  Polizia  di
          Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o  tecnica"
          e' il seguente: 
            "Art. 42. (Qualifica di ufficiale ed agente  di  pubblica
          sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria).
          - Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio,  puo'
          attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente  di
          pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli
          operatori tecnici, dei collaboratori tecnici, dei  revisori
          tecnici e dei periti tecnici, limitatamente  alle  funzioni
          esercitate,  e  la  qualifica  di  ufficiale  di   pubblica
          sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei  direttori
          tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni
          esercitate. 
            Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro di grazia e giustizia puo' essere attribuita,  per
          esigenze  di  servizio,  e  limitatamente   alle   funzioni
          esercitate, la qualifica di agente di  polizia  giudiziaria
          agli appartenenti al  ruolo  degli  operatori  tecnici,  ai
          collaboratori   tecnici   ed   ai   collaboratori   tecnici
          principali,  e  la  qualifica  di  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria  ai   collaboratori   tecnici   capo   e   agli
          appartenenti  ai  ruoli  dei  revisori,  dei  periti,   dei
          direttori tecnici  e  ai  primi  dirigenti  del  ruolo  dei
          dirigenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate". 
            - L'art. 7 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, piu'  volte
          citato e' il seguente: 
            "Art. 7 (Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza  e
          di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria).  -  Il   Ministro
          dell'interno, per esigenze di  servizio,  puo'  attribuire,
          con   proprio   decreto,   limitatamente   alle    funzioni
          esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza
          al  personale  appartenente  ai  ruoli  professionali   dei
          sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei  ruoli
          ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti.  Con  decreto
          del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  di
          grazia e giustizia, puo' essere attribuita, per esigenze di
          servizio  e  limitatamente  alle  funzioni  esercitate   la
          qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al  personale
          di cui al comma precedente fino  alla  qualifica  di  primo
          dirigente medico".